A inizio giugno l'ISTAT ha pubblicato il report "L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità" relativo all'anno scolastico 2024/2025. Tra i numeri, uno colpisce più degli altri, perché chi lavora nei GLO lo riconosce immediatamente: quasi sei alunni su dieci con disabilità hanno cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente.
La discontinuità non è un dettaglio organizzativo: per un alunno con disabilità, soprattutto se nello spettro autistico o con bisogni comunicativi complessi, ricominciare ogni anno la relazione con un nuovo adulto di riferimento ha un costo reale in termini di apprendimento, regolazione emotiva e fiducia. Per questo negli ultimi anni il Ministero ha introdotto meccanismi per favorire la continuità didattica sul sostegno. Ma la soluzione, come spesso accade, ha aperto un fronte nuovo — e più delicato di quanto sembri.
Il caso: una docente di ruolo che teme di essere spostata
Lo racconta bene una lettera arrivata alla redazione di Orizzonte Scuola, che fotografa una situazione tutt'altro che isolata:
La domanda della docente è legittima e tutt'altro che peregrina: se le famiglie delle classi prime e seconde hanno chiesto la conferma del supplente, e i posti disponibili nella scuola sono limitati, chi viene spostato? Chi ha "più diritto" — la docente di ruolo, titolare di quella sede, o il supplente per cui la famiglia ha chiesto espressamente la continuità?
Come funziona davvero la continuità sul sostegno (DM 32/2025)
Il meccanismo della continuità per i docenti di sostegno a tempo determinato è disciplinato dal DM n. 32 del 26 febbraio 2025. Il percorso è preciso e prevede più passaggi:
Chi vince tra ruolo e continuità? La risposta tecnica
Sul piano strettamente giuridico la risposta è chiara, ed è confermata da diversi Uffici Scolastici Territoriali interpellati nelle scorse settimane. Come ha precisato l'USP di Taranto in una nota ufficiale:
In altre parole: la docente che ha scritto a Orizzonte Scuola non rischia, per legge, di essere spostata a causa della continuità chiesta per i supplenti. Il sequenziamento delle operazioni (prima ruolo e mobilità, poi conferme di continuità, infine nuove nomine GPS) tutela strutturalmente chi è già titolare. Le voci di corridoio che circolano nelle scuole, in casi come questo, nascono più da incertezza informativa che da un reale rischio normativo.
Ma la continuità non è un diritto automatico — chi lo valuta davvero?
Qui arriva il punto meno raccontato, e probabilmente il più importante per chi lavora nei GLO. Il DM 32/2025 non dice che la famiglia "ha diritto" alla continuità: dice che il Dirigente Scolastico valuta la sussistenza delle condizioni, sentito il GLO. Sulla carta, quindi, esiste un filtro pedagogico-professionale prima della conferma. Non basta che la famiglia chieda: qualcuno deve valutare se quella continuità fa bene al percorso dell'alunno.
Continuità relazionale e continuità didattica efficace, però, non sono sempre la stessa cosa. Un docente può essere percepito come affabile, accogliente, ben voluto dalla famiglia — e al tempo stesso avere difficoltà reali nella collaborazione con il Consiglio di Classe, nella programmazione condivisa, nella lettura degli obiettivi del PEI. Sono piani diversi: il legame affettivo con l'alunno non garantisce, da solo, la qualità del lavoro educativo-didattico.
Il motivo non è disinteresse o leggerezza da parte dei dirigenti. È strutturale. Una famiglia di un alunno con disabilità ha, giustamente, una tutela legale forte (L. 104/92 e normativa collegata): un diniego di continuità può tradursi in reclami formali, diffide, in casi limite ricorsi al TAR. Motivare "sulla carta" un giudizio di inadeguatezza professionale di un collega, senza apparire arbitrari o esporsi a contenziosi, è oggettivamente difficile — soprattutto quando mancano strumenti di valutazione oggettiva del lavoro in classe.
Il risultato è un equilibrio scomodo: il passaggio "sentito il GLO" rischia di diventare, nella pratica quotidiana, un adempimento formale più che un reale momento di valutazione. Si scrive il verbale, si registra il parere — ma raramente cambia l'esito che la famiglia ha già chiesto. La conseguenza è che si rincorre la continuità quasi sempre, anche nei casi in cui, dal punto di vista strettamente didattico, non sarebbe la scelta più efficace per l'alunno — perché è la strada che genera meno conflitto immediato.
Cosa può fare concretamente un coordinatore inclusione
Non è una questione che si risolve con una circolare. Ma alcune pratiche aiutano a rendere il passaggio "sentito il GLO" qualcosa di più sostanziale:
- Documentare nel tempo, non solo a maggio. Osservazioni periodiche sull'andamento della collaborazione nel CdC durante l'anno danno al DS elementi oggettivi da portare al tavolo, invece di un giudizio estemporaneo a ridosso della decisione.
- Distinguere esplicitamente nel verbale GLO continuità relazionale e continuità didattica. Sono due voci diverse: il bambino è sereno con l'adulto? E: il lavoro su obiettivi PEI procede in modo efficace? Le risposte possono divergere, ed è giusto che il verbale lo registri.
- Coinvolgere il Consiglio di Classe, non solo la famiglia e il docente di sostegno. La voce dei docenti curricolari sulla qualità della collaborazione è un elemento che il DS può legittimamente considerare.
- Spiegare alle famiglie come funziona davvero il meccanismo. Buona parte della tensione (come nel caso della lettera a Orizzonte Scuola) nasce da informazioni incomplete o distorte che circolano informalmente tra colleghi e genitori.
Il problema vero non è ruolo contro continuità
Il conflitto raccontato dalla docente di Orizzonte Scuola, a guardarlo bene, non è davvero un conflitto tra ruolo e continuità — la norma lo risolve già, a favore di chi è titolare. Il problema reale è un altro, ed è quello fotografato dai dati ISTAT all'inizio: una scuola italiana dove quasi sei alunni con disabilità su dieci cambiano insegnante ogni anno, dove un quinto dei posti di sostegno resta scoperto a settembre, e dove la "soluzione" — rincorrere la continuità a ogni costo — rischia di trasformarsi in un automatismo che non sempre coincide con il reale interesse dell'alunno.
Finché la continuità sul sostegno dipenderà da organici instabili e da supplenze anno per anno, qualunque meccanismo correttivo — per quanto ben scritto — produrrà situazioni di tensione come quella raccontata in questa lettera. La vera continuità si costruisce con la stabilizzazione del personale specializzato, non solo con regole più sofisticate per gestirne la precarietà.
Questo articolo è disponibile anche in versione audio su Il Podcast del Maestro Stefano.
🎵 Ascolta su Spotify — Continuità sì, ma per chi?
ISTAT — L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a.s. 2024/2025 (giugno 2026)
DM MIM n. 32 del 26 febbraio 2025 — Misure per la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
Nota MIM del 7 maggio 2025 e del 29 maggio 2025 — Precisazioni applicative
Orizzonte Scuola — "Conferma del supplente su posto sostegno può giustificare lo spostamento ad altro plesso del docente di ruolo?" (giugno 2026)
Orizzonte Scuola — Note USP su riconferma supplenti sostegno 2025/26 (Taranto, Roma, Messina)