A inizio giugno l'ISTAT ha pubblicato il report "L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità" relativo all'anno scolastico 2024/2025. Tra i numeri, uno colpisce più degli altri, perché chi lavora nei GLO lo riconosce immediatamente: quasi sei alunni su dieci con disabilità hanno cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente.

59,7%
degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante di sostegno
22%
dei posti di sostegno non assegnati all'avvio dell'anno scolastico
377mila
alunni con disabilità nelle scuole italiane (+5% sull'anno precedente)

La discontinuità non è un dettaglio organizzativo: per un alunno con disabilità, soprattutto se nello spettro autistico o con bisogni comunicativi complessi, ricominciare ogni anno la relazione con un nuovo adulto di riferimento ha un costo reale in termini di apprendimento, regolazione emotiva e fiducia. Per questo negli ultimi anni il Ministero ha introdotto meccanismi per favorire la continuità didattica sul sostegno. Ma la soluzione, come spesso accade, ha aperto un fronte nuovo — e più delicato di quanto sembri.

Il caso: una docente di ruolo che teme di essere spostata

Lo racconta bene una lettera arrivata alla redazione di Orizzonte Scuola, che fotografa una situazione tutt'altro che isolata:

"La situazione nella mia scuola è questa: tutte le docenti di ruolo si trovano attualmente in terza e tutti i supplenti al 30 giugno nelle prime o seconde, e per loro è stata richiesta la continuità. Cosa ne sarà di noi interni alla scuola? Sta circolando la voce che la continuità dei supplenti prevale sul ruolo e che, quindi, saremo spostate di plesso." Lettera a Orizzonte Scuola, giugno 2026

La domanda della docente è legittima e tutt'altro che peregrina: se le famiglie delle classi prime e seconde hanno chiesto la conferma del supplente, e i posti disponibili nella scuola sono limitati, chi viene spostato? Chi ha "più diritto" — la docente di ruolo, titolare di quella sede, o il supplente per cui la famiglia ha chiesto espressamente la continuità?

Come funziona davvero la continuità sul sostegno (DM 32/2025)

Il meccanismo della continuità per i docenti di sostegno a tempo determinato è disciplinato dal DM n. 32 del 26 febbraio 2025. Il percorso è preciso e prevede più passaggi:

1
Richiesta della famiglia
Entro il 31 maggio, la famiglia presenta al Dirigente Scolastico richiesta formale di continuità del docente di sostegno per l'anno successivo.
2
Valutazione del Dirigente — "sentito il GLO"
Il DS valuta la sussistenza delle condizioni per la conferma, sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo. È il passaggio dove, sulla carta, entra la componente pedagogica e non solo quella affettiva.
3
Espressione del consenso e compilazione SIDI
Se il DS esprime consenso, compila l'apposita funzione sul Sistema Informativo (nota MIM 29 maggio 2025).
4
"Bollettino zero" — il vero collo di bottiglia
Il sistema verifica se il docente è "nominabile": cioè se, sulla base della propria posizione in graduatoria (GPS/GAE) e dei posti disponibili, avrebbe comunque diritto a una supplenza in quella sede. Solo se la risposta è sì, scatta il blocco che lo riconferma sulla stessa scuola.
📌 Punto chiave: la continuità del supplente è condizionata alla disponibilità del posto al netto di immissioni in ruolo e trasferimenti. Se quel posto, per effetto del turnover ordinario, è stato assegnato a un docente di ruolo, la continuità del supplente semplicemente non può attivarsi su quella cattedra.

Chi vince tra ruolo e continuità? La risposta tecnica

Sul piano strettamente giuridico la risposta è chiara, ed è confermata da diversi Uffici Scolastici Territoriali interpellati nelle scorse settimane. Come ha precisato l'USP di Taranto in una nota ufficiale:

"Il diritto alla conferma sui posti di sostegno non si atteggia come un diritto alla 'riserva' del posto — come avviene ad esempio per i candidati di cui alla Legge 68/99, cui sono destinati posti interi a prescindere dal punteggio in graduatoria generale — ma è più affine a un diritto di precedenza sulla nomina in una data sede, solo per quei candidati che rientrano nel contingente assunzionale previsto per la fase 'zero'." USP Taranto, nota su riconferma supplenti sostegno 2025/26
👩‍🏫 Docente di ruolo
Ha titolarità sulla sede. Le immissioni in ruolo e i trasferimenti vengono gestiti prima delle conferme dei supplenti su continuità. Il suo posto non può essere "eroso" da una richiesta di continuità altrui.
vs
📋 Supplente in continuità
Ha un diritto di precedenza nella nomina, condizionato alla disponibilità effettiva del posto dopo che ruolo e mobilità hanno già operato. Se il posto è già occupato da un docente di ruolo, la continuità su quella cattedra non si attiva.

In altre parole: la docente che ha scritto a Orizzonte Scuola non rischia, per legge, di essere spostata a causa della continuità chiesta per i supplenti. Il sequenziamento delle operazioni (prima ruolo e mobilità, poi conferme di continuità, infine nuove nomine GPS) tutela strutturalmente chi è già titolare. Le voci di corridoio che circolano nelle scuole, in casi come questo, nascono più da incertezza informativa che da un reale rischio normativo.

Ma la continuità non è un diritto automatico — chi lo valuta davvero?

Qui arriva il punto meno raccontato, e probabilmente il più importante per chi lavora nei GLO. Il DM 32/2025 non dice che la famiglia "ha diritto" alla continuità: dice che il Dirigente Scolastico valuta la sussistenza delle condizioni, sentito il GLO. Sulla carta, quindi, esiste un filtro pedagogico-professionale prima della conferma. Non basta che la famiglia chieda: qualcuno deve valutare se quella continuità fa bene al percorso dell'alunno.

Continuità relazionale e continuità didattica efficace, però, non sono sempre la stessa cosa. Un docente può essere percepito come affabile, accogliente, ben voluto dalla famiglia — e al tempo stesso avere difficoltà reali nella collaborazione con il Consiglio di Classe, nella programmazione condivisa, nella lettura degli obiettivi del PEI. Sono piani diversi: il legame affettivo con l'alunno non garantisce, da solo, la qualità del lavoro educativo-didattico.

⚠️ La domanda scomoda: quanti Dirigenti Scolastici hanno mai negato una richiesta di continuità per ragioni di inadeguatezza didattica del docente, pur in presenza di una richiesta esplicita della famiglia? Nell'esperienza diretta di chi lavora nei GLO, la risposta è: quasi nessuno.

Il motivo non è disinteresse o leggerezza da parte dei dirigenti. È strutturale. Una famiglia di un alunno con disabilità ha, giustamente, una tutela legale forte (L. 104/92 e normativa collegata): un diniego di continuità può tradursi in reclami formali, diffide, in casi limite ricorsi al TAR. Motivare "sulla carta" un giudizio di inadeguatezza professionale di un collega, senza apparire arbitrari o esporsi a contenziosi, è oggettivamente difficile — soprattutto quando mancano strumenti di valutazione oggettiva del lavoro in classe.

Il risultato è un equilibrio scomodo: il passaggio "sentito il GLO" rischia di diventare, nella pratica quotidiana, un adempimento formale più che un reale momento di valutazione. Si scrive il verbale, si registra il parere — ma raramente cambia l'esito che la famiglia ha già chiesto. La conseguenza è che si rincorre la continuità quasi sempre, anche nei casi in cui, dal punto di vista strettamente didattico, non sarebbe la scelta più efficace per l'alunno — perché è la strada che genera meno conflitto immediato.

Cosa può fare concretamente un coordinatore inclusione

Non è una questione che si risolve con una circolare. Ma alcune pratiche aiutano a rendere il passaggio "sentito il GLO" qualcosa di più sostanziale:

💡 Per i docenti di ruolo in situazioni simili: la tutela normativa esiste ed è solida — le immissioni in ruolo e i trasferimenti vengono gestiti prima delle conferme su continuità. Se circolano voci di un possibile spostamento legato a richieste di continuità per supplenti, vale la pena chiedere per iscritto chiarimenti formali alla segreteria o all'USP di riferimento, citando esplicitamente la sequenza delle operazioni prevista dal DM 32/2025 e dalle relative note applicative.

Il problema vero non è ruolo contro continuità

Il conflitto raccontato dalla docente di Orizzonte Scuola, a guardarlo bene, non è davvero un conflitto tra ruolo e continuità — la norma lo risolve già, a favore di chi è titolare. Il problema reale è un altro, ed è quello fotografato dai dati ISTAT all'inizio: una scuola italiana dove quasi sei alunni con disabilità su dieci cambiano insegnante ogni anno, dove un quinto dei posti di sostegno resta scoperto a settembre, e dove la "soluzione" — rincorrere la continuità a ogni costo — rischia di trasformarsi in un automatismo che non sempre coincide con il reale interesse dell'alunno.

Finché la continuità sul sostegno dipenderà da organici instabili e da supplenze anno per anno, qualunque meccanismo correttivo — per quanto ben scritto — produrrà situazioni di tensione come quella raccontata in questa lettera. La vera continuità si costruisce con la stabilizzazione del personale specializzato, non solo con regole più sofisticate per gestirne la precarietà.

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Questo articolo è disponibile anche in versione audio su Il Podcast del Maestro Stefano.

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Fonti:
ISTAT — L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a.s. 2024/2025 (giugno 2026)
DM MIM n. 32 del 26 febbraio 2025 — Misure per la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno
Nota MIM del 7 maggio 2025 e del 29 maggio 2025 — Precisazioni applicative
Orizzonte Scuola — "Conferma del supplente su posto sostegno può giustificare lo spostamento ad altro plesso del docente di ruolo?" (giugno 2026)
Orizzonte Scuola — Note USP su riconferma supplenti sostegno 2025/26 (Taranto, Roma, Messina)