Dire "alunno diversamente abile" invece di "alunno con disabilità" non è solo una questione di stile. Riflette una visione diversa della persona: chi pone l'accento sulla diversità tende a separare, chi usa un linguaggio orientato alla persona tende a includere. In un GLO, in un PEI, in una comunicazione con la famiglia, le parole sbagliate creano distanza, stigma e incomprensioni — spesso senza che ce ne rendiamo conto.
Dal 30 giugno 2024 non è più solo una questione di sensibilità: l'uso corretto della terminologia sulla disabilità è un obbligo di legge, stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. 62/2024 e valido su tutto il territorio nazionale. Diversi Uffici Scolastici Regionali — tra cui quello del Piemonte — hanno tradotto questo principio in strumenti pratici di facile consultazione per le scuole. Conoscerli è utile per tutti: docenti, coordinatori inclusione, dirigenti, ATA. Di seguito i termini chiave, con le definizioni aggiornate e le applicazioni pratiche.
La nuova terminologia per legge: l'art. 4 del D.Lgs. 62/2024
Il glossario USR Piemonte non è solo una buona pratica consigliata: dal 30 giugno 2024 esiste un obbligo normativo preciso. L'art. 4 del D.Lgs. 62/2024 (riforma della disabilità, attuativa della delega PNRR L. 227/2021) ha sostituito per legge la terminologia obsoleta in tutti gli atti, comunicazioni e documenti amministrativi.
a) la parola "handicap", ovunque ricorre, è sostituita da "condizione di disabilità"
b) le parole "persona handicappata", "portatore di handicap", "persona affetta da disabilità", "disabile" e "diversamente abile", ovunque ricorrono, sono sostituite da "persona con disabilità"
c) le parole "con connotazione di gravità" e "in situazione di gravità" (riferite alle persone con disabilità) sono sostituite da "con necessità di sostegno elevato o molto elevato"
d) le parole "disabile grave" sono sostituite da "persona con necessità di sostegno intensivo"
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato l'obbligo con la nota prot. 1921 del 24 ottobre 2024, trasmessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito a tutte le strutture scolastiche centrali e periferiche (nota MIM prot. 7431). L'obbligo riguarda sia la comunicazione (comunicati stampa, siti internet, materiali informativi) sia l'attività amministrativa (decreti, provvedimenti, modulistica scolastica, PEI, verbali GLO).
| ❌ Terminologia superata | ✅ Terminologia di legge (D.Lgs. 62/2024) |
|---|---|
| handicap | condizione di disabilità |
| persona handicappata / portatore di handicap | persona con disabilità |
| persona affetta da disabilità | persona con disabilità |
| disabile / diversamente abile | persona con disabilità |
| DVA / sigla "DVA" | persona con disabilità (mai sigle che derivano da eufemismi) |
| con connotazione di gravità / in situazione di gravità | con necessità di sostegno elevato o molto elevato |
| disabile grave | persona con necessità di sostegno intensivo |
Il principio di base: prima la persona
Il concetto centrale del glossario è il linguaggio orientato alla persona (person-first language): la disabilità è una caratteristica della persona, non la sua identità. Si nomina solo quando è rilevante per la narrazione.
| ❌ Da evitare | ✅ Corretto | Perché |
|---|---|---|
| diversamente abile | persona con disabilità | Eufemismo che nega la realtà |
| DVA (diversamente abile) | persona con disabilità | Sigla derivata da un eufemismo scorretto, ancora diffusa nei documenti scolastici |
| alunno affetto da disabilità | alunno con disabilità | "Affetto" implica malattia, sofferenza |
| handicappato / portatore di handicap | persona con disabilità | Termine obsoleto e stigmatizzante |
| il Down / l'autistico | alunno con sindrome di Down / con autismo | La diagnosi non è l'identità |
| alunno speciale | alunno con bisogni educativi speciali | Rischio di costruire separazione |
| vittima / eroe della disabilità | persona che vive la propria normalità | Entrambe le rappresentazioni sono distorcenti |
I documenti: cosa sono e come si chiamano correttamente
Documento strategico e operativo che garantisce un percorso educativo personalizzato per ogni alunno con disabilità certificata. Individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità nelle dimensioni della relazione, socializzazione, comunicazione, interazione, orientamento e autonomie. Si elabora in GLO con la partecipazione della famiglia e di tutti i soggetti coinvolti. Non è un documento "della scuola": è un documento della comunità educativa intorno all'alunno.
Riferimento: D.Lgs. 66/2017 · D.M. 182/2020 · D.I. 153/2023
Il PEI non è sinonimo di "programmazione differenziata": può prevedere obiettivi
curricolari, ridotti o differenziati — questa è una scelta educativa che va
motivata ogni anno nel documento.
Documento redatto dal Consiglio di Classe per gli alunni con DSA certificati (obbligatorio) e per gli alunni con altri BES (su valutazione pedagogica del consiglio di classe). Definisce strumenti compensativi, misure dispensative e strategie didattiche personalizzate. Non sostituisce il PEI: sono documenti distinti per categorie diverse di alunni.
Riferimento: L. 170/2010 · D.M. 5669/2011 · C.M. 8/2013
✗ Errore frequente: usare PDP e PEI come sinonimi.
Il PEI è per alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92.
Il PDP è per alunni con DSA o altri BES non certificati come disabilità.
Documento redatto dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) — di competenza della Sanità, non della scuola — che descrive il funzionamento dell'alunno secondo il framework ICF. Valuta quattro domini: Apprendimento, Comunicazione, Relazioni e Socializzazione, Autonomia personale e sociale. Indica facilitatori e barriere nel contesto di vita. È il documento di riferimento per la redazione del PEI nel nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. 66/2017 e dal D.Lgs. 62/2024. Sostituisce progressivamente la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.
A Brescia, la NPI predispone il PdF in bozza e lo consegna alla famiglia, che lo porta a scuola per la redazione condivisa in GLO.
Le figure: chi fa cosa
Insegnante con specializzazione in pedagogia speciale, assegnato alla classe (non all'alunno) per garantire il processo di inclusione. È contitolare della classe insieme ai docenti curricolari: ha piena responsabilità educativa verso tutti gli alunni, non solo verso quello con disabilità. Partecipa al GLO come membro del team docenti.
✗ Da evitare: "il professore dell'alunno con disabilità", "l'insegnante di supporto", "il sostegno" (inteso come persona). Il termine corretto è "insegnante di sostegno" o "docente specializzato".
Figura professionale socio-educativa che affianca l'alunno con disabilità negli aspetti di autonomia personale, comunicazione e inclusione nel contesto scolastico. Nel territorio bresciano e nell'Ambito Oglio Ovest la figura viene preferibilmente denominata Educatore Scolastico, per sottolinearne la dimensione educativa rispetto a quella meramente assistenziale — in linea con il cambio di paradigma della DGR XII/2446/2024. La sigla AdP (Assistente alla Persona o Assistente all'Autonomia e Comunicazione) rimane in uso nella normativa nazionale e in molti documenti istituzionali.
È complementare al docente di sostegno, non alternativo.
Il numero di ore viene definito nel PEI sulla base del Profilo di Funzionamento
e richiesto dal Dirigente Scolastico al Comune di residenza (infanzia, primaria,
secondaria I grado) o alla Regione (secondaria II grado).
✗ L'Educatore Scolastico (AdP) NON può: svolgere assistenza igienica,
sostituire il docente di sostegno, somministrare farmaci, modificare
il proprio orario senza autorizzazione.
Organo collegiale istituzionale che elabora, coordina e monitora le strategie per l'inclusione dell'alunno con disabilità certificata. Il suo compito principale è la stesura e la verifica del PEI. È composto da: team docenti contitolari (o consiglio di classe), presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Partecipano: genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, figure professionali interne ed esterne, l'educatore scolastico (su invito del dirigente), l'unità di valutazione multidisciplinare. Deve assicurare la partecipazione attiva dell'alunno stesso nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Riferimento: D.Lgs. 66/2017 · D.M. 182/2020 · D.I. 153/2023
Il GLO non è una riunione qualsiasi: è un atto amministrativo.
Le decisioni prese (incluse le ore di sostegno) devono essere verbalizzate.
Le categorie: BES, DSA, disabilità
Categoria ombrello che comprende tutti gli alunni che, per ragioni fisiche,
biologiche, fisiologiche, psicologiche o sociali, richiedono una risposta
educativa adeguata e personalizzata. Si articola in tre sottogruppi:
1. Disabilità (certificate L. 104/92) — hanno diritto al PEI e alle ore di sostegno
2. Disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD, borderline cognitivo,
disturbi del linguaggio…) — hanno diritto al PDP con strumenti compensativi
3. Svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale —
il PDP è attivabile su valutazione pedagogica del Consiglio di Classe
✗ Errore frequente: usare "BES" come sinonimo di "disabilità" o di "DSA". BES è la categoria più ampia: contiene disabilità e DSA, ma non si riduce ad esse.
Disturbi neurobiologici che riguardano specifiche abilità: lettura (dislessia), scrittura (disgrafia, disortografia) e calcolo (discalculia). Non derivano da deficit intellettivi, sensoriali o da mancanza di opportunità educative. La certificazione viene rilasciata da strutture sanitarie accreditate e deve pervenire alla scuola per attivare il PDP. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative non sono un "regalo": sono un diritto garantito dalla legge per compensare il disturbo.
Riferimento: L. 170/2010 · D.M. 5669/2011
✗ "Ha la dislessia ma non si vede": la dislessia non si "vede",
è un disturbo neurobiologico. Richiedere prove normali senza strumenti
compensativi a un alunno con DSA certificato viola la L. 170/2010.
Framework dell'OMS che descrive la salute e gli stati correlati in termini di funzionamento e non di deficit. Non si chiede "cosa non funziona?" ma "come funziona la persona in interazione con il suo contesto?". Valuta: funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione, fattori contestuali (facilitatori e barriere). È la base concettuale del Profilo di Funzionamento e, quindi, del PEI.
Pratico: quando si redige il PEI, ragionare in chiave ICF significa chiedersi non solo "cosa sa fare l'alunno?" ma "cosa impedisce o facilita la sua partecipazione in questo contesto?". Le barriere sono spesso nell'ambiente, non nell'alunno.
Perché il glossario conta nel lavoro quotidiano
Non è un esercizio di politically correct. Le parole costruiscono rappresentazioni, e le rappresentazioni guidano le aspettative. Un docente che pensa a un "bambino affetto da disabilità" tende inconsciamente a costruire aspettative più basse, a delegare al docente di sostegno, a non sentirsi corresponsabile del percorso. Un docente che pensa a un "alunno con disabilità nella nostra classe" parte da una postura diversa.
Concretamente, usare il glossario corretto serve a:
- Redigere documenti validi — PEI, PDP e verbali GLO con terminologia obsoleta possono essere impugnati o non riconosciuti.
- Comunicare con le famiglie in modo rispettoso — le famiglie percepiscono immediatamente quando si usa un linguaggio che riduce il loro figlio alla sua diagnosi.
- Formare una cultura di istituto condivisa — quando tutti usano le stesse parole, si costruisce un ambiente più coerente e inclusivo.
- Allinearsi alla normativa vigente — il D.Lgs. 66/2017, il D.Lgs. 62/2024 e i modelli di PEI ministeriali usano una terminologia precisa che va conosciuta.
D.Lgs. 62/2024, art. 4 — Nuova terminologia in materia di disabilità (in vigore dal 30/6/2024)
Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 1921 del 24/10/2024
Nota MIM prot. 7431 — Recepimento nuova terminologia
USR Piemonte — Glossario "Di' la cosa giusta! Le parole per l'inclusione" (2025)
D.Lgs. 66/2017 (mod. D.Lgs. 96/2019) · L. 170/2010 · C.M. 8/2013
D.M. 182/2020 · D.I. 153/2023
DGR Lombardia XII/2446 del 3 giugno 2024